Le aste giudiziarie consistono in procedimenti giudiziari conclusivi del processo di espropriazione, attraverso i quali i beni del debitore che non ha provveduto a saldare gli insoluti vengono venduti pubblicamente al miglior offerente, a partire da un prezzo base d’asta.

Alle suddette aste giudiziarie, può partecipare chiunque, eccetto il debitore pignorato, al fine acquistare beni mobili ed immobili provenienti da esecuzioni o fallimenti.

La partecipazione ad un’asta giudiziaria, con o senza incanto, prevede il rigoroso rispetto di determinate prescrizioni riguardanti la forma della domanda di partecipazione, la presentazione dell’offerta, le modalità di versamento della cauzione e della partecipazione all’asta, pena l’esclusione dell’offerente.

A tale uopo, all’offerente è consentito farsi sostituire e rappresentare da un avvocato, munito di procura speciale, per partecipare alla gara tra gli offerenti.

Si specifica che le aste immobiliari telematiche rappresentano, ormai, la modalità quasi esclusiva di vendita nelle procedure esecutive di diversi Tribunali di tutta Italia.


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