Convivenza e unioni civili

Con la legge Cirinnà, dal 2016, l’unione civile tra persone dello stesso sesso è stata istituita quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Con la medesima legge sono state disciplinate le convivenze di fatto.
In riferimento alle unioni civili e convivenze di fatto, lo studio legale offre la consulenza sulle seguenti questioni:
1) CONTRATTI DI CONVIVENZA; accordi scritti con cui la coppia di fatto può definire le questioni economico-patrimoniale, anche in vista dell’eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi.
2) DIRITTI SUCCESSORI; diritti che l’ordinamento riserva al convivente more uxorio in caso di premorienza dell’altro.
3) RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI TRA CONVIVENTI; il parziale riconoscimento giuridico attribuito alla famiglia di fatto.
4) TRUST; ha lo scopo di blindare un patrimonio per scopi precisi, anche a tutela dei conviventi.
5) ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE IN FAVORE DEL CONVIVENTE OMOSESSUALE; la possibilità di trasferire una parte del proprio patrimonio, in vita o mortis causa, al convivente eterosessuale o omosessuale.
6) ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI E ALLONTANAMENTO DEL CONVIVENTE; provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro” per impedire il protrarsi di atteggiamenti violenti in ambito domestico.