Lo studio legale si occupa, prevalentemente, dei seguenti reati: delitti contro la pubblica amministrazione, resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia di responsabilità medica, delitti contro la persona e la famiglia, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, prostituzione e pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, detenzione di materiale pedopornografico, stalking, violazione di domicilio, violenza privata, violenza sessuale, rissa, lesione personale, lesioni personali colpose, omissione di soccorso, diffamazione, minaccia, delitti contro il patrimonio, ricettazione, riciclaggio, furto, usura, estorsione, sequestro di persona, illecita concorrenza con minaccia o violenza, insolvenza fraudolenta, impiego di denaro o beni di provenienza illecita, bancarotta semplice e fraudolenta, favoreggiamento, evasione, calunnia, reati informatici e cyberbullismo, maltrattamenti ed uccisione di animali, reati in materia di stupefacenti, guida in stato d’ebbrezza, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, falsa testimonianza, falsità materiale o ideologica in atti o certificazioni, intestazione fittizia di beni, occupazione di edifici, reati edilizi, reati minorili, misure di sicurezza e di prevenzione, confisca e sequestri, esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione.


Procedimento penale ordinario di primo grado

Un procedimento penale ordinario, durante il primo grado di giudizio, può constare di due o tre fasi: 1) indagini preliminari, 2) udienza preliminare e 3) dibattimento.

La prima delle tre fasi citate è sempre presente. La seconda e la terza, a seconda del tipo di reato per cui si procede o in ragione della scelta processuale fatta possono mancare.

1. Indagini preliminari

Soggetti coinvolti:

  • Pubblico Ministero (PM)
  • Polizia Giudiziaria
  • Giudice per le indagini preliminari (GIP)
  • Indagato, persona offesa e loro difensori

Il motore della fase delle indagini preliminari è il Pubblico Ministero che, coadiuvato dalle forze di Polizia Giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di un determinato reato, compie i dovuti approfondimenti investigativi per accertare le modalità di verificazione del fatto ipoteticamente illecito. 

Durante le indagini, il PM può chiedere al GIP misure cautelari personali (custodia in carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora ecc) e reali (sequestri).

Pure i difensori, entro determinati limiti, possono compiere indagini difensive nell’interesse del proprio assistito, anche tramite investigatori o altri consulenti.

Se nelle indagini vengono raccolti sufficienti elementi a carico dell’indagato, il PM eserciterà l’azione penale. Diversamente, se al termine della fase delle indagini non vengono raccolti elementi idonei a reggere l’accusa il PM chiederà l’archiviazione.

La fase delle indagini, sovente, si conclude con la notificazione all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sino a quel momento gli atti d’indagine rimangono secretati. Tuttavia, quando vengono compiuti atti d’indagine cui la difesa ha diritto di assistere (si pensi agli accertamenti tecnici irripetibili, al riesame avverso misure cautelari, alla ammissione dell’incidente probatorio), una parte significativa di tali atti viene messa a disposizione dell’imputato sin da subito.

2. Udienza preliminare

Soggetti coinvolti:

  • Giudice dell’udienza preliminari (GUP)
  • Pubblico Ministero
  • Imputato, persona / parte civile e loro difensori

È una fase eventuale, che per alcuni reati meno complessi viene saltata, poiché in tali casi si procede mediante citazione diretta dinnanzi al tribunale. Si tratta, pertanto, di una fase intermedia e soltanto eventuale, prevista per gravi reati, in cui il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) vaglia l’idoneità dell’accusa formulata dal PM nei confronti dell’imputato sulla base degli elementi di prova a disposizione. L’udienza si svolge in camera di consiglio (senza pubblico) nel contraddittorio tra le parti. Al termine dell’udienza, sentita la discussione delle parti, se il GUP ritiene che l’accusa sia infondata o non sia supportata da sufficienti elementi probatori pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Al contrario, quando il GUP ritiene che vi siano sufficienti elementi a sostegno dell’accusa rinvia a giudizio l’imputato, sicché si passa alla terza fase, quella del dibattimento.

L’udienza preliminare è il luogo privilegiato per la definizione di alcuni procedimenti speciali: il giudizio abbreviato e il patteggiamento.

3. Dibattimento

Soggetti coinvolti:

  • Tribunale (monocratico o collegiale) / Corte d’Assise
  • Pubblico Ministero
  • Imputato, parte civile e loro difensori

Nella fase del giudizio si forma la prova nel contraddittorio orale tra le parti, di fronte ad un giudice terzo ed imparziale, che tendenzialmente non conosce gli atti d’indagine svolti dal PM nella prima fase, fatte salve alcune eccezioni. Questo per far sì che i giudici abbiano un approccio privo di preconcetti verso l’imputato e non inquinato in alcun modo dalla tesi accusatoria.

Durante il dibattimento vengono sentiti pubblicamente i testimoni a carico (tra cui la persona offesa e gli operanti di polizia giudiziaria), i testimoni a discarico, eventuali consulenti delle parti e/o periti nominati dal giudice. In questa fase possono essere acquisiti anche documenti, purché pertinenti rispetto ai fatti per cui si procede. In particolare, il PM e il difensore della parte civile cercheranno di provare mediante testimonianze nonché per via documentale i risultati delle indagini preliminari (1a fase). Il difensore dell’imputato cercherà di provare l’insussistenza dei reati o l’estraneità dell’imputato rispetto ai medesimi.

L’imputato ha il diritto di essere sentito, ma non è obbligato. 

Al termine del dibattimento, esaurita la discussione delle parti, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di condanna. Se la parte danneggiata si è costituita parte civile, il tribunale decide anche in merito all’eventuale risarcimento. 

Procedimenti speciali

Il processo penale ordinario di primo grado, anziché essere svolto nella maniera ordinaria sopra sintetizzata, può essere definito mediante alcuni procedimenti speciali, che costituiscono riti alternativi azionati dalle parti. 

Giudizio abbreviato

È un giudizio che si fonda sullo stato degli atti del fascicolo del PM, che consente di evitare il processo penale ordinario. Di solito non prevede l’audizione di testimoni, come avviene invece nel dibattimento. Può finire con una assoluzione o con una condanna. È un rito premiale perché, in caso di condanna, la pena è ridotta di 1/3.

Applicazione della pena su richiesta o patteggiamento

Consiste in un accordo tra PM e difensore dell’imputato in merito all’applicazione di una determinata pena, ridotta fino a 1/3 rispetto alla pena che si applicherebbe nel giudizio ordinario. Si tratta, pertanto, di un rito che premia l’imputato con uno sconto di pena qualora egli decida di rinunciare al processo patteggiando. È equiparato ad una pronuncia penale di condanna, tuttavia se la pena patteggiata non supera i due anni, di solito si può godere di una serie di benefici tra cui la non applicabilità di sanzioni accessorie (si pensi alla interdizione dall’esercizio di una professione).

Giudizio direttissimo

Presuppone che l’indagato sia stato arrestato in flagranza di reato e che l’arresto sia stato convalidato, fattore che consente al PM di presentarlo direttamente davanti al giudice del dibattimento, saltando l’udienza preliminare. Anche la confessione dell’indagato, a prescindere dalla flagranza, consente di procedere con rito direttissimo. Si tratta quindi di un rito che si basa sull’evidenza probatoria: flagranza, confessione.

Giudizio immediato

Anche il giudizio immediato ha la caratteristica di saltare l’udienza preliminare. Si tratta di un rito che si basa sull’evidenza probatoria e presuppone che l’imputato sia stato interrogato sui fatti di cui è incolpato. Può essere chiesto anche dall’imputato, ma nella quasi totalità dei casi è richiesto dal PM in presenza delle condizioni sopra riportate. Può sfociare sia in una condanna che in una assoluzione.

Procedimento per decreto

Il procedimento per decreto penale è un rito deflativo del dibattimento (3a fase). Tuttavia l’eliminazione della fase dibattimentale non è sicura posto che l’opposizione al decreto penale può determinare l’instaurazione del giudizio. 

Quando il PM ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, può, presentare al GIP richiesta di emissione del decreto penale di condanna indicando la misura della pena pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Pertanto è un rito premiale, poiché prevede sconti di pena.

Il giudice destinatario della richiesta può accoglierla oppure no. Il decreto penale ha la natura di una sentenza di condanna ma anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Oltre alla riduzione di pena, il decreto penale non comporta l’applicazione di pene accessorie oltre ad altri benefici. 

Messa alla prova

Possono accedere alla messa alla prova gli imputati di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva prevista in astratto non superiore nel massimo a 4 anni nonché per una serie di delitti indicati all’art. 550 c. 2 cpp. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa per più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza.

Nel richiedere la messa alla prova, l’interessato deve sottoscrivere e onorare durante il periodo di sospensione una serie di impegni. In particolare l’imputato viene affidato all’UEPE per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità e l’attuazione di condotte riparative volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. L’UEPE svolge gli interventi necessari e riferisce al giudice circa l’andamento del programma e il comportamento tenuto dal soggetto. In caso di trasgressione del programma, di rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità, di commissione di nuovi reati si procede alla revoca anticipata della misura con contestuale ripresa del processo. Viceversa, decorso positivamente il periodo di sospensione del procedimento, il giudice valuta in udienza l’esito della prova ed emetterà una sentenza dichiarativa di estinzione del reato. Per questa ragione può essere considerato un rito premiale.


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