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Ai sensi della Legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevole quando il processo non eccede rispettivamente le seguenti durate:

  • tre anni in primo grado,
  • due anni in secondo grado,
  • un anno nel giudizio di legittimità (terzo grado).

Si considera, comunque, rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, ossia quando. anche se uno dei gradi di giudizio supera i predetti termini di tre, due o un anno, la durata complessiva dei diversi gradi di giudizio esperiti non supera i sei anni.

Si specifica che, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione dell’impugnazione stessa.

In base al disposto dell’articolo 2-bis della Legge Pinto, il giudice liquida a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi una somma di denaro non inferiore a 400,00 euro e non superiore ad 800,00 euro per ciascun anno o frazione di anno in eccesso rispetto al termine ragionevole di durata del processo.

La somma può essere aumentata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.
La somma può essere diminuita fino al 20% se le parti del processo sono più di dieci e fino al 40% se le parti sono più di cinquanta. L’importo liquidato a titolo di risarcimento non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

La domanda per il risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo di cui si lamenta l’irragionevole durata.

Per proporre il ricorso ai sensi della Legge Pinto è necessaria l’assistenza di un avvocato.

La domanda di risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui il procedimento di durata irragionevole si è concluso con una decisione divenuta definitiva.


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