Recesso per giusta causa del preponente nel contratto di agenzia; nozione e differenze dal rapporto di lavoro subordinato.

Con il contratto di agenzia un imprenditore, detto preponente, affida ad un agente l’incarico, con carattere di stabilità, di promuovere nell’ambito di una zona territoriale assegnatagli la stipulazione di contratti con i terzi (art. 1742 c.c.).

La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall’art. 1751, comma 2 c.c. come “inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.

La formulazione della norma citata ricorda la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. relativa al rapporto di lavoro subordinato. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, tale norma può trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia.

Tuttavia, in quest’ultimo il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e ciò per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall’agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell’agente (Cass. 6915/2021).

Inoltre, ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia sono irrilevanti il danno patrimoniale concreto subito dal preponente e il corrispondente vantaggio o guadagno dell’agente; dunque, occorre accertare se le mancanze contestate siano, nel caso specifico, suscettibili di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto.

Infine, si deve tenere conto anche del disvalore ambientale della condotta e della posizione professionale rivestita dall’agente; il suo comportamento trasgressivo si deve considerare potenzialmente idoneo ad assurgere a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi nell’ambito dell’azienda.

Ciò premesso, si specifica che, ai sensi dell’art. 1751, 1° comma, c.c., all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità solo se e nella misura in cui ricorrano le seguenti condizioni: a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

In riferimento al tema dell’onere della prova in caso di recesso per giusta causa da un contratto di agenzia; il Tribunale di Como, con sentenza n. 284 del 10 novembre 2025, ha stabilito che:

-secondo la più recente giurisprudenza l’articolo 2119 codice civile, che prevede il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato, è applicabile per analogia anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato (in quanto contratto di durata caratterizzato da un intenso vincolo di collaborazione con obbligo reciproco di lealtà tra le parti), per cui solo in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento della controparte di gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto) è consentito alla parte adempiente intimare il recesso per giusta causa con effetto immediato e quindi in tal caso non è dovuto al contraente inadempiente il termine di preavviso di cui all’art. 1750 codice civile;

-in base agli articoli 2697 codice civile e 24 Costituzione nonché al principio di vicinanza della prova spetta a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sua sussistenza e quindi dello specifico fatto illecito o dell’inadempimento che integra la giusta causa;

-tale principio dev’essere necessariamente conciliato con la regola dell’inversione dell’onere della prova stabilita in via generale dall’articolo 1218 codice civile, con la conseguenza che, se il recesso si basa su un inadempimento contrattuale dell’agente, l’onere della prova (dell’inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nell’allegazione e prova della fonte legale o negoziale dell’obbligazione che si assume inadempiuta grava sulla preponente;

-spetta poi all’agente, asseritamente inadempiente, allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero altri fatti che rendano l’inadempimento non imputabile;

-la mancanza dei presupposti richiesti per la giusta causa di recesso comporta la sua conversione in un recesso senza preavviso, che determina il ripristino del diritto della controparte a percepire le previste indennità e l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.