Opposizione a decreto ingiuntivo: le Sezioni Unite sulle domande alternative.

Proposto ricorso in Cassazione, la Prima sezione civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476/2023 si è rivolta alle Sezioni unite affinché chiarissero se: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto.
A questa domanda, la Suprema Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, con sentenza n. 26727/2024, ha risposto con un principio di diritto affermando che: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione».