Il rito per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo.

L’art. 118 c.p.a. disciplina il decreto ingiuntivo nel processo amministrativo.
In particolare, la norma prevede che nelle materie di giurisdizione esclusiva e per le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile disciplinante il procedimento di ingiunzione.
Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato.
Il procedimento d’ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 ss. del codice di procedura civile è una forma speciale ed abbreviata del normale processo di condanna dal quale differisce non per la funzione svolta ma soltanto per la struttura, perché all’accertamento contenzioso è sostituita una cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si giunge ad un decreto di condanna avverso il quale il debitore può fare opposizione, instaurando, così, il contraddittorio pieno.
Nella sostanza, quindi, si tratta di un procedimento più veloce rispetto a quello ordinario di cognizione, teso ad assicurare la rapida formazione del titolo esecutivo.
Ed infatti, il decreto ingiuntivo, è quel provyedimento giurisdizionale che il giudice adotta su istanza della parte (chi si afferma creditore) con il quale si ordina al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es.: pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un periodo di tempo determinato (normalmente 40 giorni dalla notifica del decreto).