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Testo unico in materia di stupefacenti

La legislazione penale in materia di sostanze stupefacenti, contenuta D.P.R. 309/1990, riguarda essenzialmente tre aspetti: il trattamento da riservare al consumatore, i limiti della rilevanza penale della condotta di detenzione e l’intervento pubblico di prevenzione, cura e riabilitazione.

Il D.P.R. 309/1990 sostituisce quanto era stato statuito dai precedenti testi normativi ed è il risultato delle modifiche attuate a seguito del referendum abrogativo del 1993 con cui si è depenalizzata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nozione di sostanza stupefacente

La normativa in materia non fornisce una definizione di “sostanza stupefacente”, infatti, il legislatore ha introdotto un sistema tabellare che si presenta come un’elencazione tassativa delle sostanze ritenute psicoattive.

L’attuale art. 13 T.U. in materia di stupefacenti prevede 5 tabelle:

I) le c.d. droghe pesanti; II) le c.d. droghe leggere; III) le sostanze medicinali equiparate, ai fini sanzionatori, alle c.d. droghe pesanti; IV) le sostanze medicinali equiparate, ai fini sanzionatori, alle c.d. droghe leggere; V) i c.d. medicinali.

Si considerano sostanze stupefacenti solo quelle che risultano inserite nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/1990, periodicamente aggiornate ad opera del Ministero della Sanità.

Dalla tassatività nella elencazione sono derivate alcune difficoltà interpretative legate soprattutto all’evoluzione del mercato e delle tecniche di raffinazione. Ad ovviare a tali lacune è intervenuto il D.lgs. n. 96 del 24 marzo 2011 il quale ha riformulato l’art. 70 in tema di precursori di droghe prevedendo la punibilità di tutte le condotte che si inseriscono nel ciclo della produzione e della diffusione di sostanze impiegate per la fabbricazione di droghe sintetiche e sostanze psicotrope.

Art. 73 del D.P.R. 309/1990

L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 è rubricato: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L’attuale formulazione della norma è il risultato della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. del 21.2.2006, n. 49, nonché della modifica del comma V dell’art. 73, operata con la Legge n. 10 del 21 febbraio 2014.

L’attuale testo dell’art. 73 prevede, ai primi tre commi, tre reati aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti e psicotrope elencate nelle tabelle I e III di cui all’art. 14 (droghe pesanti), mentre il comma quarto prevede tre ulteriori reati, richiamando le condotte di cui ai commi precedenti, ma indicando quale oggetto degli stessi le sostanze elencate nelle tabelle II e IV di cui all’art. 14 (droghe leggere). L’art. 73 prevede, dunque, un doppio binario sanzionatorio.

Le condotte sanzionate sono una moltitudine: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, messa in vendita, cessione, ricezione, procurare ad altri, distribuzione, commercio, trasporto, invio, passaggio, spedizione in transito, consegna, detenzione.


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Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti -Istigazione all’uso di sostanze stupefacenti

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