Lesioni personali procedibili a querela: salvo eccezioni, è sempre competente il Giudice di Pace.

Le Sezioni Unite Penali, aderendo all’indirizzo maggioritario, con la sentenza n. 1275/2023, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, in ordine al delitto di cui all’art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento».
In motivazione, la Corte ha precisato che: «relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l’applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta involta alla luce della singola vicenda processuale».