Decreto legislativo 231/2001
Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.
Ciò costituisce una responsabilità autonoma dell’ente per reati che nascono all’interno del proprio ambito e che va ad aggiungersi, distinguendosi dalla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.
Nei casi previsti dalla normativa del D. Lgs. n. 231/01, per escludere la responsabilità penale della società occorre:
1. l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati previsti dal d.lgs. 231/01;
2. l’affidamento da parte della società del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello ad un organismo autonomo chiamato Organismo di Vigilanza (OdV);
3. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.
I destinatari delle norme sulla responsabilità da reato sono tutte le persone giuridiche private, cioè:
– le società e le associazioni fornite di personalità giuridica (tra cui le società di capitali e le società cooperative iscritte nel registro delle imprese);
– le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361;
– le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).
Sanzioni penali a carico della società per la violazione del D.Lgs. n. 231/2001
- Pecuniarie: è prevista per ogni singolo reato presupposto con un esborso monetario fino ad un massimo di € 550.000,00 circa.
La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà nel caso in cui la società che fosse sprovvista di modello organizzativo, abbia provveduto ad adottarlo ex post dopo il fatto costituente reato. - Interdittive: tali sanzioni colpiscono l’attività societaria causando la limitazione temporanea delle attività e sono:
– la sospensione e/o la revoca di autorizzazioni;
– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli concessi;
– il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
– il divieto di pubblicizzare beni o servizi. - Confisca: nei confronti dell’ente è sempre disposta la confisca, ovvero la requisizione del prezzo e del profitto ottenuti dal reato. Per alcune tipologie di reato la confisca può avvenire anche “per equivalente”.
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