Diritto di cronaca; i limiti di verità, pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza della notizia) e continenza (correttezza della forma espositiva).

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è previsto dall’art. 21 Cost. il quale ricomprende tutte le manifestazioni di pensiero concernenti interessi positivamente valutati dalla Carta Costituzionale.
Invero, tale diritto, molto spesso, si scontra con le norme poste a presidio dell’onore, della reputazione personale, della riservatezza e della dignità personale.
Il diritto di cronaca, infatti, non può ledere la reputazione delle persone in modo ingiustificato, in quanto la tutela della dignità umana e della reputazione costituiscono limiti alla sua esercitazione; il diritto di cronaca non è assoluto e può essere limitato da altri diritti fondamentali, come il diritto alla riservatezza e il diritto all’immagine.
In tale contesto, si colloca il tema di operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale nell’esercizio della propria funzione, informi la collettività su fatti storici lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata asserendo una serie di criteri idonei a legittimare l’esercizio dell’attività giornalistica di informazione con l’esigenza di tutelare l’onore e la dignità dei soggetti ai quali le informazioni si riferiscono.
La giurisprudenza maggioritaria, nel bilanciamento degli interessi sottesi, ha ritenuto prevalente l’interesse del soggetto che esercita il diritto riconosciuto dall’ordinamento rispetto a quello protetto dalla norma penale incriminatrice ossia l’onore e la reputazione della persona offesa dal contenuto diffamatorio delle notizie riportate dal giornalista.
Tuttavia, affinché tale attività possa assurgere a scriminante, è necessario che vengano rispettati alcuni limiti.
I limiti al diritto di cronaca sono i seguenti: la verità oggettiva o putativa della notizia riferita nel senso che il giornalista deve narrare i fatti storici la cui veridicità deve essere accertata in modo rigoroso verificando altresì le fonti dalle quali promanano tali notizie, l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia (c.d. pertinenza) ossia la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e per la formazione della pubblica opinione e, infine, la correttezza della forma espositiva (c.d. continenza) ossia la necessità che la notizia riportata avvenga in maniera serena e obiettiva senza trascendere in mere offese dell’altrui reputazione.