Responsabilità civile

Il nostro ordinamento prevede i seguenti tipi di responsabilità civile.

  • Responsabilità precontrattuale (o per culpa in contrahendo); è quel tipo di responsabilità che può sorgere nell’ambito delle trattative, ossia nella fase antecedente a quella della conclusione del contratto.
  • Responsabilità contrattuale; può sorgere nell’esecuzione di un contratto.
  • Responsabilità extracontrattuale; riguarda qualunque fatto compiuto con dolo o con colpa, che provochi ad altri un danno ingiusto e obblighi colui che ha commesso il fatto al relativo risarcimento.
  • Responsabilità oggettiva; si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità, per cui si risponde del danno cagionato come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta.

Danni risarcibili

I principali danni risarcibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

  • danni alla persona, fisici, danni biologici, danni morali, danni esistenziali,
  • danni da perdita parentale,
  • danni da morte,
  • danni da incidenti stradali,
  • danni da caduta a causa di buche, olio e comunque cattiva o omessa manutenzione delle strade,
  • danni nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Enti privati,
  • danni medici o da malasanità,
  • danni da responsabilità professionale,
  • danni ambientali,
  • danni aerei, danni ferroviari, danni navali,
  • danni da rovina di edificio,
  • danni da emotrasfusione di sangue infetto,
  • danni da lesione della reputazione e dell’immagine,
  • danni condominiali,
  • danni da animali,
  • danni da ritardo aereo, cancellazione di voli e overbooking,
  • danni da vacanza rovinata,
  • danni da ingiusta durata del processo,
  • danni da mancato adempimento di un contratto e in generale di una obbligazione, danni da illecito contrattuale e precontrattuale.

Il nostro sistema giuridico riconosce differenti tipi di danno risarcibile, a seconda del genere di pregiudizio arrecato.
Si possono individuare in particolare due categorie principali:

  • il danno patrimoniale che comprende sia il danno emergente (la perdita subita) che il lucro cessante (il mancato guadagno);
  • il danno non patrimoniale che include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica e il peggioramento della qualità della vita di una persona.

Lo studio legale assiste i propri clienti, individuando i tipi di danni subiti e il modo migliore per provarli, al fine di ottenere un congruo risarcimento.

Responsabilità medica

Le tipologie di danno risarcibile, in conseguenza di responsabilità  medica, sono molteplici e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico e da omessa vigilanza.

In via generale, i casi di responsabilità medica sono quelli connessi alla causazione di un danno iatrogeno, inteso come ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.

A seguito della della legge Gelli (legge n. 24/2017), il medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
Invece, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità  contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e decennale per la responsabilità  contrattuale).

Peraltro, la responsabilità medica non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.

Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità  penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità  che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.


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