Assistenza stragiudiziale e giudiziale in tema di contratti
I servizi legali in tema di contratti, rivolti sia a privati che ad imprese, enti ed istituzioni, contemplano la risoluzione giudiziale o stragiudiziale di tutte le problematiche di carattere negoziale, dalla fase delle trattative e della redazione degli accordi alle vicende patologiche delle invalidità e dell’inadempimento.
La consulenza in materia di diritto contrattuale comprende:
- l’esame delle necessità del cliente e delle peculiarità del caso concreto;
- l’individuazione della tipologia e del modello contrattuale più adatto alla fattispecie;
- la redazione del contratto e la valutazione di eventuali allegati;
- la discussione delle clausole contrattuali più appropriate ai fini della tutela della posizione dell’assistito;
- la valutazione finale del contratto;
- la consulenza successiva in caso di inadempimento, risoluzione, recesso, ovvero di contestazioni in merito alla validità dell’accordo contrattuale.
Il contratto
Il contratto, a norma dell’art. 1321 c.c., è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto costituisce la principale figura di negozio giuridico ed è lo strumento con cui le parti possono regolamentare i loro rapporti giuridici patrimoniali.
Il rapporto oggetto del contratto deve avere natura giuridica, cioè deve essere rilevante per l’ordinamento e carattere patrimoniale. Tale ultimo aspetto è confermato dall’art. 1174 c.c. secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica.
Le parti sono libere di regolamentare i loro interessi attraverso il contratto: tale autonomia contrattuale si sostanzia nella libertà di scegliere se concludere o meno il contratto. Tale libertà trova un limite nelle ipotesi in cui sia previsto un obbligo a contrarre per le parti. Ciò si verifica ad esempio per le imprese che operano in condizione di monopolio legale (art. 2957 c.c.) oppure nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto preliminare.
I singoli contratti
- La compravendita
- Gli altri contratti traslativi
Il riporto
La permuta
Il contratto estimatorio
La somministrazione - I contratti di godimento
La locazione
Il leasing
L’affitto - I contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica
Il mandato
La commissione e la spedizione
L’agenzia
La mediazione
L’affiliazione commerciale (franchising) - I contratti reali
Il deposito
Il comodato
Il mutuo - I contratti per la prestazione di servizi
L’appalto
Il contratto d’opera
Contratto di pacchetto turistico - I contratti bancari e di borsa
- I contratti aleatori
Le rendite
Il contratto di assicurazione
Il gioco e la scommessa - I contratti diretti a dirimere le controversie
La transazione
La cessazione dei beni ai creditori
La compravendita
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
I caratteri essenziali della compravendita sono, in sintesi, i seguenti:
- è un contratto consensuale: per il perfezionamento del contratto è sufficiente il consenso. La consegna del bene non rientra nel momento perfezionativo, ma in quello degli effetti del negozio;
- è un contratto traslativo: attua il trasferimento del diritto da un soggetto all’altro;
- è un contratto non formale: il consenso può essere espresso con una forma qualsiasi, salvo che per la natura dell’oggetto, la legge non richieda una forma particolare (es: beni immobili, forma scritta);
- è un contratto a prestazioni corrispettive: una parte si obbliga, in quanto anche l’altra assume obbligazioni.
Le obbligazioni a carico del venditore sono le seguenti:
- obbligazione di consegnare la cosa: attuare, cioè, il materiale trasferimento del bene al compratore;
- obbligazione di garantire il compratore dalla evizione: si ha l’evizione quando, dopo la vendita, il compratore si vede privato dalla cosa da parte di un terzo che vanta, con successo, su di essa il diritto di proprietà;
- obbligazione di garantire il compratore per i vizi: il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscono il valore. Nel caso in cui la cosa venduta presenti alcuni vizi, il compratore ha due possibilità:
– chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria)
– chiedere una riduzione del prezzo tale da compensare i difetti scoperti (azione estimatoria).
Le obbligazioni a carico del compratore sono le seguenti:
- pagamento del prezzo (il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo stabilito dal contratto);
- spese di vendita (sono a carico del compratore, salvo patto diverso).
Il leasing
Il leasing è il contratto con il quale una parte, verso corrispettivo di un canone, concede il godimento di un bene (mobili non consumabili, immobili) ad un’altra parte.
Obblighi del locatore-finanziatore:
- mettere a disposizione del conduttore i beni.
Obblighi del conduttore-utilizzatore:
- versare il canone:
- sopportare i rischi sul bene;
- alla scadenza, può restituire il bene, proseguire il godimento verso il pagamento di un canone ridotto, acquistare la proprietà, richiedere la sostituzione con un altro bene.
Il sale and lease back (o locazione finanziaria di ritorno)
Il sale and lease back è un’operazione finanziaria con la quale un bene viene alienato dal proprietario ad un’impresa di leasing, che si impegna a concedere lo stesso bene in godimento al venditore ed a riconoscergli un diritto di riscatto, trascorso un determinato periodo di tempo.
Questa figura crea dei problemi in termini di liceità in termini di rispetto del divieto del patto commissorio (art. 2744 cod. civ.). La vicenda può essere, infatti, inquadrata come alienazione a garanzia di un finanziamento e, come tale, potrebbe anche violare l’art. 2744 c.c.
La presenza di una finalità di finanziamento non implica, comunque, un automatico contrasto con il divieto del patto commissorio.
La giurisprudenza più recente, prendendo atto dell’utilità di tale contratto di impresa, ha tentato una distinzione tra operazioni di lease back “pure” ed operazioni di lease back “impure” in quanto in frode all’art. 2744 citato.
L’equilibrio tra le prestazioni a carico delle parti è stato assunto come indice per valutare la liceità della fattispecie in esame.
In caso contrario, aumenta infatti il rischio che la funzione di garanzia possa prevalere su quella di scambio. Per evitare che l’operazione di lease back sia attratta nell’orbita del patto commissorio è, pertanto opportuno rispettare una serie di accorgimenti.
Tra i suggerimenti enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per un lease back puro meritano di essere ricordati:
– la previsione di un “giusto” prezzo di vendita (un’eventuale stima del valore del bene al momento del trasferimento iniziale costituirebbe un importante indice a favore della prevalenza della funzione di scambio rispetto a quella di garanzia);
– le previsione di un “giusto” prezzo di opzione (il prezzo di opzione dovrebbe tener conto del valore del bene alla scadenza, nonché dei canoni già pagati);
– l’inserimento del cd. patto marciano, in base al quale in caso di inadempimento il creditore può rivalersi sulla cosa (facendola propria) ma a condizione che versi al debitore l’eventuale differenza tra importo del credito e valore stimato del bene.
Il comodato
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile perchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
E’ un contratto reale, obbligatorio, gratuito e unilaterale.
I diritti del comodatario sono:
- l’uso della cosa, secondo il titolo di concessione;
- ottenere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti, eventualmente sostenute per la concessione della cosa;
- ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatagli da vizi della cosa comodata di cui il comodante era a conoscenza e che non gli aveva comunicato (art. 1812 c.c.).
Gli obblighi del comodatario sono:
- la custodia e la conservazione della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
- l’uso della cosa determinato dal contratto o dalla natura della cosa;
- il divieto di sub-comodato;
- la restituzione del bene ricevuto (se il comodatario ha ricevuto in prestito un quadro, non un altro), alla scadenza del termine stabilito.
Se il comodatario viola gli obblighi suddetti, il comodante potrà chiedere la restituzione immediata della cosa data in prestito, oltre al risarcimento del danno.
I contratti bancari
Anatocismo
Gli istituti di credito, nel corso degli anni, hanno applicato l’anatocismo nei contratti di conto corrente e apertura di credito, addebitando a carico dei correntisti consistenti percentuali di interessi non dovuti. Secondo questa pratica, gli interessi maturati in un preciso periodo di riferimento (di norma trimestrale), su una determinata somma di denaro, si vanno a sommare, attraverso la c.d. “capitalizzazione” alla sorte capitale, divenendo a loro volta produttivi di interessi rispetto al successivo periodo di riferimento.
Questa pratica contrasta con il divieto generale di anatocismo disposto, nel nostro ordinamento, dall’art. 1283 c.c.
Invero, la Suprema Corte, con due storiche sentenze del 1999, ha sancito per la prima volta l’illegittimità dell’anatocismo bancario.
Pertanto, per i contratti stipulati prima del 2000, la clausola sulla capitalizzazione degli interessi è nulla per contrasto con l’art. 1283 c.c. e sul punto si è ormai formata una giurisprudenza consolidata, grazie anche a un nuovo intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2004, che ha confermato l’orientamento già espresso nel 1999.
Invece, per i contratti successivi al 2000, occorre valutare se la banca abbia o meno rispettato le prescrizioni previste dalla delibera CICR adottata il 22 aprile 2000.
Per quanto concerne il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme, illegittimamente addebitate dalle banche a titolo di interessi, la Suprema Corte (Sezioni Unite civili, sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010) ha specificato che il predetto termine decorre a partire dalla data di chiusura del conto corrente.
Ne consegue che i correntisti hanno, ad oggi, la possibilità di recuperare gli importi versati illegittimamente a favore degli istituti di credito anche rispetto a conti correnti risalenti agli anni ‘80, considerato, altresi’, che il divieto assoluto di anatocismo è stato definitivamente sancito dall’art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla Legge di stabilità n.147 del 27 dicembre 2013.
Usura
Nell’ambito dei rapporti bancari è possibile, altresì, instaurare contenziosi per la presenza di usura nei conti correnti, nei mutui e nei contratti di leasing, verificando se sia stato superato il “tasso soglia” d’usura previsto ex lege.
Infatti, in caso di superamento del predetto limite, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la clausola di determinazione degli interessi è nulla e gli stessi non sono dovuti.
Commissioni di massimo scoperto
Ulteriori irregolarità dei contratti bancari possono riguardare le commissioni di massimo scoperto, il gioco delle valute, e la non corretta pattuizione degli interessi convenzionali.
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Adempimento contrattuale – Risarcimento danni – Diffida ad adempiere – Atto di citazione
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