La riabilitazione nel diritto penale è una causa di estinzione della pena definita dall’articolo 178 del codice penale.
Ai sensi di tale norma “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Ai sensi dell’articolo 179 del codice penale la riabilitazione è concessa, a seconda delle fattispecie, dopo che sono decorsi i termini previsti.
In ogni caso devono sussistere due presupposti:
-la pena principale dev’essere già stata scontata per intero oppure essersi estinta in altro modo;
-il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
I termini decorsi i quali può essere richiesta sono i seguenti:
–tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna “ordinaria”;
–otto anni dallo stesso momento, se il condannato è recidivo e rientra nei casi previsti dall’articolo 99 del codice penale;
–dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali, o per tendenza. Tale termine deve decorrere dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
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