Infiltrazioni d’acqua in condominio; responsabilità oggettiva del custode del bene.

Da qualche anno è pacifico in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia «carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta» (Cass. 25 luglio 2008 n. 20427).
Si risponde non perché si ha colpa nella custodia del bene, ma perché si è custodi, cioè per la posizione che si ha in relazione al bene dal quale proviene il danno.