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Separazione

La separazione dei coniugi non mette fine al matrimonio, ma ha quale conseguenza la legale sospensione dei reciproci doveri coniugali, ad esclusione di quello di assistenza. Permane dunque il vincolo di coniugio, che si estinguerà con il divorzio o in seguito alla morte di uno dei coniugi.

Per separarsi si ricorre al Tribunale, attraverso la domanda di separazione consensuale o di separazione giudiziale.

Per la separazione consensuale dei coniugi, è richiesta l’intesa dei coniugi sulla decisone di separarsi e su come disciplinare i rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.

Infatti, l’accordo dovrà regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole (affidamento condiviso o, solo in casi eccezionali, affidamento monogenitorale), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge (ove sussistano i presupposti).

Nelle condizioni possono essere, altresì, inserite clausole relative al trasferimento dei beni da un coniuge all’altro, ivi compresi beni immobili, l’assunzione di obbligazioni per disciplinare i rapporti tra le parti o per adempiere all’obbligazione di mantenimento, lo scioglimento della comunione e/o la divisione del patrimonio comune.

L’accordo dei coniugi dovrà essere omologato dal Tribunale.

Invece, quando non è possibile raggiungere una soluzione condivisa e, dunque, non è possibile procedere alla separazione consensuale, è necessario optare per la cosiddetta separazione giudiziale, che si conclude con una sentenza del Tribunale.

Divorzio

Per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sarà necessario il divorzio.

In seguito al divorzio, ai coniugi è restituito lo stato libero, che consente a ciascuno di contrarre un nuovo matrimonio.

Il divorzio può essere richiesto quando la separazione dei coniugi si è protratta  ininterrottamente per il periodo determinato dalla legge.
Il tempo necessario per richiedere il divorzio è infatti di 6 mesi in caso di separazione consensuale o di 1 anno in caso di separazione giudiziale.

I coniugi legalmente separati possono addivenire al divorzio attraverso il divorzio su domanda congiunta oppure mediante il divorzio contenzioso.

In caso di divorzio richiesto congiuntamente, è indispensabile che i coniugi concordino in ordine alla decisione di divorziare e alle condizioni del divorzio medesimo.

La domanda congiunta, che può essere presentata anche con un unico avvocato, deve contemplare le condizioni relative ai figli (affidamento e mantenimento), nonché ai rapporti economici tra i coniugi (quali, a titolo esemplificativo, l’assegnazione casa coniugale, l’eventuale assegno divorzile a carico di un coniuge e a favore dell’altro e così via).

Il Tribunale, dopo aver tentato la conciliazione e verificato l’esistenza dei presupposti di legge e la conformità delle condizioni con gli interessi dei figli, decide con sentenza.

Invece, qualora i coniugi non concordino sulle condizioni del divorzio o quando uno dei essi non intenda divorziare, il coniuge interessato, rivolgendosi ad un avvocato, può chiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, instaurando un procedimento contenzioso innanzi al Tribunale.


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