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I delitti contro la fede pubblica sono disciplinati dal libro secondo, titolo VII del Codice Penale.

A sua volta il Titolo VII si divide in quattro capi di cui il primo tratta del reato di falsità in monete, il secondo della falsità in sigilli (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ecc.), il terzo della falsità in atti (falsità materiale o ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità materiale commessa dal privato; falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito ecc.) ed il quarto della falsità personale (sostituzione di persona; possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ecc.).

Le suddette norme sono volte a tutelare la fede pubblica intesa come fiducia che la collettività ripone negli strumenti cui l’ordinamento giuridico attribuisce un determinato valore.

Si distinguono due concetti di falso: quello materiale e quello ideologico.
Si parla di falso materiale quando il documento o il bene cui ci si riferisce non è genuino e dunque si può dire che esso è contraffatto. Invece, si parla di falso ideologico quando sono false le dichiarazioni contenute nel documento.

Inoltre, il concetto di falso può essere inteso come falso grossolano, falso innocuo o falso inutile. Si ha falso grossolano quando il falso è talmente riconoscibile che non potrebbe trarre in inganno nessuno. Si ha falso innocuo quando detto falso non è grossolano ma comunque è tale da non trarre in inganno la collettività. Invece, si ha il falso inutile quando il documento è giuridicamente inesistente.


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Falsificazione di monete e dei valori di bollo – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative – Falsità materiale commessa dal privato – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico – Falsità in scrittura privata – Falsità in foglio firmato in bianco –
Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito – Sostituzione di persona

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