Responsabilità civile da illecito endofamiliare; il danno tra i coniugi e nel rapporto tra genitori e figli.

I doveri che intercorrono tra i coniugi sono relativi alla fedeltà, all’assistenza morale, alla collaborazione e alla coabitazione.
La violazione dei predetti doveri è stata ritenuta da alcune pronunce giurisprudenziali come fonte di responsabilità civile da fatto illecito.
La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno endofamiliare, a patto che la condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio abbia cagionato un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c. e abbia, altresì, provocato la lesione di un ulteriore interesse tutelato dall’ordinamento.
In particolare modo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il rapporto tra la responsabilità da fatto illecito e la violazione dei doveri coniugali debba essere inquadrato nell’ambito del risarcimento del danno per lesione di un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059 c.c.
Per esempio, nel caso della violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte di un coniuge, la responsabilità aquiliana dovrebbe sorgere nel caso in cui uno dei coniugi abbia tenuto la relazione extraconiugale con modalità tali da offendere l’onore e la dignità dell’altro coniuge.
Con riferimento, invece, al rapporto tra genitori e figli, l’art. 147 c.c. prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nel rispetto dello loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
Nell’ambito dei rapporti di filiazione, i genitori possono essere considerati responsabili civilmente nell’ipotesi in cui abbiano in qualche modo trascurato i figli, arrecandoli un danno ingiusto.
In tali casi, i figli maturano un diritto al risarcimento del danno tanto patrimoniale che non patrimoniale. Il danno patrimoniale deriva dal fatto che i figli possano aver subito un pregiudizio per non aver goduto del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione da parte del genitore inadempiente. Il danno non patrimoniale coincide, invece, con il danno da lesione di diritti della persona costituzionalmente rilevanti.